La S.C. torna, nella composizione a Sezioni Unite, ad esaminare il dibattuto tema dello ius variandi, con particolare riferimento a due diverse domande, introdotte non simultaneamente nello stesso procedimento: di adempimento contrattuale e – a seguito di eccezione di nullità del contratto sollevata dall’altra parte – di arricchimento senza causa.
La peculiarità della questione sta nel fatto che, appunto, dopo che il convenuto ebbe sollevato la detta eccezione, solo nella memoria ex art. 1836, n. 1, c.p.c., l’attore propose la diversa domanda di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c.
Le Sezioni Unite affrontano il tema con approfondita ricostruzione ermeneutica (anche di precedenti pronunce) e giungono infine alla soluzione per cui, entro i limiti temporali della prima memoria di cui all’art. 183 c.p.c., e purché la seconda domanda si riferisca comunque alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, va privilegiato il simultaneus processus.
Buona lettura.