Una buona notizia per i contribuenti ingiustamente vessati dal Fisco. Viene a cadere l’odioso privilegio di cui – fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018 – godeva l’esattore (e, oggi, dopo la soltanto nominalistica sparizione di Equitalia, il nuovo ente denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”).
Con la pronuncia in parola, che potete leggere più sotto, la Corte ha statuito che sono ammesse le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., fino ad oggi vietate dal disposto di cui all’art. 57 del D.P.R. 602/1973.
Seppure limitandole ai soli casi di esecuzioni esattoriali successive alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso (e, dunque, ritenendo legittime le sole opposizioni di cui al secondo comma dell’art. 615 c.p.c., e non già anche quelle previste dal primo comma), finalmente viene concessa una più ampia tutela in favore di quei contribuenti che per svariati motivi (avvenuto pagamento, prescrizione del credito tributario, ecc.) finora erano costretti a subire un’ingiusta esecuzione.
Buona lettura.